Statuto
Articolo 1) – Denominazione
E’ costituito un Ente del Terzo Settore in forma di Associazione, senza finalità di lucro, con denominazione
“ASSOCIAZIONE AMICI DI BREGAZZANA”, per brevità “Associazione”.
Articolo 2) – Sede
L’Associazione ha sede in Varese, Via G.B. Castelli, 8 -21100 Varese (VA).
Articolo 3) – Durata
La durata dell’Associazione è illimitata.
Articolo 4) – Scopi e finalità
L’Associazione è una organizzazione di volontariato (OdV) che intende perseguire, a favore di terzi ed
avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, il seguente scopo: Curare e
valorizzare il patrimonio artistico, culturale ed ambientale del rione di BREGAZZANA nel Comune di Varese
(VA).
Articolo 5) – Attività Istituzionali
L’Associazione, che non potrà svolgere attività in settori diversi se non direttamente connessi a quelli
istituzionali, per perseguire i propri scopi si propone di realizzare le seguenti attività:
- provvedere alla raccolta e alla gestione dei fondi necessari a sostenere le attività citate, promuovendo la
contribuzione da parte dei Soci, le erogazioni liberali sia di persone fisiche, enti pubblici o privati e
imprese e la ricerca di sponsorizzazioni e altre forme di contributo economico liberale sui singoli
progetti di lavoro; - organizzare e promuovere manifestazioni culturali, feste, conferenze, convegni e mostre;
- organizzare eventi di carattere culturale, sportivo e ricreativo ed altri eventi sociali finalizzati alla
diffusione degli scopi dell’Associazione; - produrre, pubblicare, diffondere, distribuire pubblicazioni, stampati, materiali editoriali in genere,
anche periodici (con l’esclusione dei quotidiani), software, prodotti audiovisivi e cinematografici a
fronte dei quali possono essere previste donazioni liberali per il loro utilizzo; - la stipula di convenzioni con enti, Associazioni e realtà commerciali e produttive per la fornitura di beni
e servizi a favore degli alunni dell’Istituto; - concludere contratti ed accordi con altre associazioni, fondazioni o enti per meglio perseguire gli scopi
dell’Associazione.
Articolo 6) – Patrimonio ed entrate
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dai conferimenti iniziali dei Soci Fondatori;
- dalle quote associative dei Soci Ordinari;
- dalle quote associative dei Soci Sostenitori;
- da contributi, oblazioni, donazioni, lasciti, da parte dei Soci ovvero di privati, istituzioni pubbliche o
private, associazioni, fondazioni, o altri enti che, condividendo gli scopi e le finalità dell’Associazione,
desiderino contribuire all’attività della stessa; - da tutti i beni che, di volta in volta, l’Associazione acquisterà per il perseguimento dei suoi scopi;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione.
Le entrate dell’Associazione sono costituite: - dalle quote associative che vengono definite dal Direttivo anno per anno;
- dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni e partecipazione ad esse;
- dalla vendita delle pubblicazioni edite dall’Associazione;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo dell’Associazione.
Articolo 7) – Esercizio annuale
L’esercizio finanziario chiude al 31 agosto di ogni anno; il primo esercizio chiuderà al 31 agosto 2022.
Il Direttivo approva il bilancio consuntivo entro il 15 ottobre ed il bilancio preventivo entro il 15 aprile di
ciascun anno solare.
Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, approvati dal Direttivo, sono depositati presso la sede
dell’Associazione almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea convocata per la loro approvazione,
affinché ciascun Socio possa prenderne visione.
Articolo 8) – Utili e avanzi di gestione
L’Associazione non potrà distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve
o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a
favore di altre associazioni o enti che perseguano scopi analoghi a quelli dell’Associazione.
L’Associazione potrà quindi impiegare gli utili o avanzi di gestione solo per la realizzazione delle attività
istituzionali o direttamente connesse.
Articolo 9) – Soci Ordinari
Possono diventare Soci Ordinari dell’Associazione tutti coloro che ne condividono lo scopo e le finalità ed
intendano partecipare attivamente alle attività istituzionali prestando il proprio tempo e le proprie capacità
secondo richiesta, possibilità e opportunità.
Sono Soci Ordinari coloro che, avendone i requisiti, ne facciano domanda al Direttivo e che, dopo che
questa è stata accettata, versino la quota associativa annuale stabilita dal Direttivo. Fatte salve le ipotesi di
decadenza indicate nel successivo Articolo 12, sono in ogni caso Soci Ordinari di diritto coloro che hanno
sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione (soci Fondatori).
I Soci Ordinari hanno diritto al voto ed a presenziare alle riunioni delle assemblee e alla nomina nel
Direttivo.
Il rapporto associativo tra Socio Ordinario e Associazione ha durata massima di un anno, a partire dal 1
settembre e fino al 31 agosto dell’anno successivo.
Per il primo anno di vita dell’Associazione, la scadenza rapporto associativo è stabilito nel 31 agosto 2022
indipendentemente dalla data di associazione.
Il rapporto associativo può essere costituito in qualsiasi momento nel corso di un anno fermo restando che
il pagamento della relativa quota associativa sarà dovuto per intero indipendentemente dalla data di inizio
del rapporto associativo.
Al termine di ciascun anno, il rapporto associativo si rinnova automaticamente per un nuovo anno, previo
pagamento della relativa quota sociale associativa da effettuarsi entro il 30 settembre di ciascun anno.
Articolo 10) – Soci Sostenitori
Possono diventare Soci Sostenitori tutte le persone che siano interessati ai fini istituzionali
dell’Associazione, e facciano domanda di ammissione al Direttivo o a chi da esso delegato, e che, dopo
l’accettazione vogliano sostenerla versando la quota associativa annuale prevista per tale categoria.
Essi hanno diritto a presenziare alle riunioni delle assemblee ma non hanno diritto al voto né alla nomina
nel Direttivo.
Per la durata ed il rinnovo del rapporto associativo tra Socio Sostenitore e Associazione si applicano le
disposizioni dell’Articolo 9.
Articolo 11) – Soci Onorari
Possono essere Soci Onorari i soggetti che per competenza, onorabilità e prestigio sono stati invitati dal
Direttivo (anche su proposta di almeno 10 Soci Ordinari) a divenire soci dell’Associazione.
I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa.
Essi hanno diritto a partecipare alle riunioni delle assemblee, ed hanno diritto di voto. Non sono tuttavia
eleggibili nel Direttivo.
Per la durata del rapporto associativo tra Socio Onorario e Associazione si applicano le disposizioni
dell’Articolo 9, fermo restando che il rapporto associativo non è rinnovabile automaticamente.
Articolo 12) – Decadenza dalla qualità di Socio
Le persone che perdono la loro qualità di Socio, per qualsiasi motivazione, non hanno diritto al rimborso di
alcuna quota versata a qualsiasi titolo all’Associazione.
La qualità di Socio si può perdere anche per decesso, dimissioni o in presenza di gravi comportamenti in
contrasto con lo Statuto o le finalità dell’Associazione, come accertati dal Direttivo con propria
deliberazione, da adottarsi a maggioranza assoluta dei propri componenti, e contestati per iscritto al socio.
Articolo 13) – Componenti del Direttivo
Possono essere eletti alla carica di componente del Direttivo tutti coloro che rivestano la qualifica di Soci
Ordinari e che siano stati proposti e presentati da almeno tre Soci Ordinari.
Articolo 14) – Composizione e durata del Direttivo
Il Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 5 (cinque) membri, eletti
dall’Assemblea dei Soci. Il Direttivo, nella prima adunanza, convocata dal componente più anziano, nomina,
tra i suoi membri, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere, determinandone i relativi
poteri.
E’ facoltà del Direttivo nominare, tra i suoi membri, altre cariche come pure delegare specifici poteri. I
componenti del Direttivo rimangono in carica per due anni e possono essere riconfermati anche più volte.
Per il primo anno di vita dell’Associazione il Direttivo è costituito da 5 (cinque) membri scelti tra i Soci
Fondatori e durerà in carica fino al 31 agosto 2023.
In caso di perdita della qualità di Socio Ordinario, dimissione o di decesso di un componente del Direttivo, il
Direttivo, alla prima riunione successiva provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti. Nel caso
decada oltre la metà dei componenti del Direttivo, il Presidente convoca senza indugio l’Assemblea dei soci
per la nomina di un nuovo Direttivo.
Articolo 15) – Gratuità delle cariche
Nessun compenso è dovuto ai membri del Direttivo qualunque sia l’incarico ricoperto.
Articolo 16) – Riunioni del Direttivo
Il Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta
da almeno un terzo dei suoi componenti e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al
bilancio consuntivo ed al bilancio preventivo nonché all’ammontare della quota associativa.
Il Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi, dal
componente che ha la maggiore anzianità associativa.
Il Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei propri componenti in carica e
delibera validamente, per alzata di mano, a maggioranza assoluta. In caso di parità, prevale il voto di chi
presiede la riunione.
Delle riunioni del Direttivo è redatto a cura del segretario un verbale, che deve essere firmato dal
Presidente, o da chi presiede la riunione, e dal segretario stesso ed essere inserito nel libro dei verbali delle
adunanze del Direttivo.
Articolo 17) – Poteri del Direttivo
Il Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Spetta in particolare al Direttivo:
a) costituire apposite Commissioni, per raggiungere gli scopi perseguiti dall’Associazione, alle quali
potranno attivamente partecipare tutti i soci di qualsiasi categoria;
b) redigere i bilanci preventivi e consuntivi dell’Associazione e sottoporli alla Assemblea dei Soci;
c) rapportarsi con le istituzioni e gli enti locali;
d) cercare collegamenti e creare eventuali coordinamenti con altre Associazioni e/o enti che perseguano
finalità analoghe a quelle dell’Associazione;
e) stabilire l’ammontare e le modalità di versamento delle quote associative annuali delle diverse
categorie dei Soci, nonché l’eventuale contributo previsto per i Soci per ogni singola manifestazione.
Articolo 18) – Elezioni del Direttivo
Le elezioni per il rinnovo del Direttivo hanno luogo ogni 2 anni a partire dall’Assemblea ordinaria ed
avvengono sulla base di una o più liste di candidati, da scegliersi esclusivamente tra i Soci Ordinari.
Possono partecipare alle elezioni tutti i Soci Ordinari in regola con la quota associativa ed i Soci Onorari.
Ciascuna candidatura deve essere sottoscritta da almeno 5 (cinque) Soci Ordinari e essere depositata
presso la sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni.
Il Presidente del Direttivo, verificata la regolarità formale delle candidature ne dispone la pubblicazione
nell’Albo dell’Associazione secondo le modalità previste dall’Articolo 20, almeno 7 giorni prima della data
fissata per le elezioni.
Le elezioni si tengono nel giorno, luogo ed ora indicato nell’avviso di convocazione. Prima dell’inizio
dell’operazioni di voto, l’Assemblea, tenuto conto del numero di candidati, delibera sul numero di
componenti che dovranno formare il Direttivo e nomina, tra i Soci Ordinari presenti in assemblea che non
siano candidati al Direttivo, gli scrutatori, in numero compreso tra minimo 3 (tre) e massimo 5 (cinque).
Le operazioni di voto si svolgono sotto la supervisione del Presidente del Direttivo e debbono svolgersi nella
stessa seduta.
A ciascun elettore, previa verifica da parte degli scrutatori dell’identità e della qualità di Socio Ordinario o
Onorario, viene consegnata una scheda sulla quale potrà indicare fino a quattro preferenze, con la sola
indicazione del nome e cognome dei candidati prescelti. Una volta compilata, la scheda deve essere
consegnata agli scrutatori. Al termine delle operazioni di voto, gli scrutatori procedono al computo delle
schede elettorali e quindi comunicano i risultati al Presidente del Direttivo, che procede all’acclamazione
degli eletti.
Articolo 19) – Presidente del Direttivo
Il Presidente, e in sua vece il Vice Presidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed
in giudizio, cura la, e vigila sulla, esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Direttivo, convoca e
presiede le riunioni del Direttivo e le adunanze dell’Assemblea, pone in essere tutti gli atti urgenti ed
indifferibili, chiedendone tempestivamente la ratifica da parte del Direttivo.
Articolo 20) – Assemblee dei Soci
L’Assemblea dei soci si riunisce su convocazione del Presidente del Direttivo sia in via ordinaria che in via
straordinaria.
L’Assemblea è convocata mediante avviso contenente l’ordine del giorno e la data e ora della seduta, da
inviarsi a tutti i soci e da pubblicare nell’Albo dell’Associazione istituto presso apposito spazio riservato alle
comunicazioni dell’Associazione alle famiglie, all’interno delle sedi dei plessi dell’Istituto, almeno 6 giorni
prima ovvero, qualora vi sia all’ordine del giorno il rinnovo del Direttivo, almeno 30 giorni prima, di quello
fissato per l’adunanza.
L’Assemblea è convocata dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta
richiesta scritta rivolta al Presidente da almeno 20 Soci Ordinari ovvero da almeno due terzi dei componenti
il Direttivo.
L’assemblea è convocata almeno due volte all’anno entro il 31 ottobre ed entro il 30 aprile per
l’approvazione, rispettivamente, del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.
L’Assemblea deve essere convocata presso la Sede dell’Associazione e solo in caso di indisponibilità della
sede potrà essere convocata altrove.
Articolo 21) – Competenze dell’Assemblea
L’Assemblea ordinaria delibera, su proposta del Direttivo, sulla destinazione dell’avanzo o disavanzo di
gestione, sul bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo, sulla nomina dei componenti del Direttivo e su
qualsiasi altra materia su cui sia chiamata a deliberare dal Direttivo.
L’Assemblea straordinaria delibera, su proposta del Direttivo, sulle modifiche dello statuto, sullo
scioglimento dell’Associazione e sulla nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.
Articolo 22) – Diritto di intervento in Assemblea
Hanno diritto ad intervenire alle Assemblee tutti i Soci Ordinari, Sostenitori e Onorari, in regola con il
pagamento dei contributi annuali.
Ai fini dell’esercizio del diritto di voto, i Soci Ordinari potranno farsi rappresentare da altri Soci Ordinari,
purché non membri del Direttivo o di altri organi dell’Associazione.
La delega deve essere scritta e ciascun Socio Ordinario non può rappresentare più di 3 (tre) Soci Ordinari.
Articolo 23) – Svolgimento delle riunioni dell’Assemblea e verbalizzazione
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Direttivo o, in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di
entrambi l’Assemblea nomina il presidente della seduta, che potrà essere scelto unicamente tra i Soci
Ordinari.
Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario.
Il Presidente dell’Assemblea accerta la validità della convocazione e della costituzione dell’Assemblea, la
validità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
Delle riunioni di Assemblea viene redatto, a cura del Segretario, un verbale che deve essere sottoscritto dal
Presidente dell’Assemblea e dal Segretario stesso ed essere inserito nel libro dei verbali delle assemblee dei
soci, previa pubblicazione nell’Albo dell’Associazione secondo le modalità previste dall’articolo 20.
Articolo 24) – Costituzione dell’Assemblea e validità delle delibere
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando è presente in proprio o per
delega la maggioranza dei soci con diritto di voto iscritti a libro soci ed in seconda convocazione quando è
presente in proprio o per delega almeno il 30% dei soci con diritto di voto iscritti a libro soci
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono
presenti in proprio o per delega almeno i 2/3 dei soci con diritto di voto iscritti a libro soci.
L’Assemblea delibera validamente, per alzata di mano, a maggioranza assoluta dei soci presenti o
rappresentati.
Articolo 25) – Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla
nomina di uno o più liquidatori. L’eventuale patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere destinato
in via prioritaria all’Istituto ovvero, qualora ciò non sia possibile, in tutto o in parte, per la parte non
destinata all’Istituto, ad altri enti che perseguano finalità analoghe a quelle dell’Associazione, salvo diversa
disposizione di legge.
Articolo 26) – Controversie
Tutte le eventuali controversie sociali tra Soci e tra questi e l’Associazione ed i suoi Organi saranno
sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza
di un Collegio di tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea, anche tra non Soci: esse giudicheranno ex bono
et aequo senza formalità di procedura. Il lodo sarà inappellabile.
Articolo 27) – Libri sociali
L’Associazione, oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, sarà dotata del libro verbali dell’Assemblea,
del libro verbali delle riunioni del Direttivo e del libro dei Soci.
Articolo 28) – Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni legislative in
materia.